Secondo la legge 68/99, ogni impresa con più di 50 dipendenti ha l’obbligo di assunzione di lavoratori con invalidità pari al 7% dei suoi dipendenti. L’impresa può, fino al 30% (del 7%), “delegare” l’assunzione di questo personale con invalidità a una Cooperativa Sociale, a fronte di una commessa di lavoro (dell’azienda verso la Coop). L’impresa committente e la Coop. si accordano rispetto a un prodotto che rappresenta l’oggetto della commessa; a partire da questo si creano le basi per la stipula della Convenzione.